La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10371/2025, ha chiarito la ripartizione delle spese condominiali gronde. Due condomini avevano impugnato una delibera che considerava le gronde dei balconi della facciata interna come beni comuni, ripartendone i costi tra tutti. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che se le gronde hanno la funzione di proteggere la facciata comune dall'acqua piovana, sono da considerarsi bene condominiale. Di conseguenza, le spese per la loro manutenzione devono essere suddivise tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall'art. 1123, primo comma, del codice civile.
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