Una lavoratrice ha chiesto la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, sostenendo di aver lavorato per un'azienda agricola. L'INPS ha negato l'iscrizione basandosi su un verbale ispettivo INPS che evidenziava la fittizietà del rapporto: terreni incolti da anni, serre fatiscenti e un contratto d'affitto falso. La Corte d'Appello ha respinto la domanda della lavoratrice, ritenendo inattendibili i testimoni e valorizzando le risultanze dell'ispezione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che il verbale ispettivo INPS, pur non facendo piena prova delle dichiarazioni dei terzi, costituisce un elemento liberamente valutabile dal giudice, il quale può legittimamente ritenerlo più attendibile rispetto alle testimonianze raccolte in giudizio. La lavoratrice perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese processuali.
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