La Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale in materia di origine doganale. Analizzando il caso di un'azienda che importava tubi in acciaio dall'India, ma accusata di eludere dazi su prodotti cinesi, la Corte ha chiarito che anche una 'lavorazione a freddo' può essere considerata una trasformazione sostanziale. Citando una sentenza della Corte di Giustizia UE, ha affermato che il cambiamento della sottovoce doganale (da 7304 49 a 7304 41) è sufficiente a conferire una nuova origine al prodotto, anche se la voce principale (7304) rimane invariata. La sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva ignorato questo aspetto, è stata cassata con rinvio per un nuovo esame basato su questo principio.
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