Un Contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali per IRPEF, eccependo la Prescrizione debiti tributari. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il ricorso, ritenendo i crediti non prescritti. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso, ma ha corretto la motivazione. Ha chiarito che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento, considerata un atto autonomamente contestabile, consolida il credito e fa decorrere un nuovo termine di prescrizione. Pertanto, anche se i crediti originari avrebbero potuto essere prescritti, la successiva intimazione non contestata ha fatto ripartire i termini, rendendo il debito ancora esigibile.
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