Una società ha impugnato il diniego di autotutela tributaria relativo a un recupero di credito d'imposta. Dopo i primi gradi di giudizio sfavorevoli, la controversia è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'annullamento e allo sgravio della cartella di pagamento contestata. La società ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese e confermando che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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