Una cittadina chiede al Ministero il risarcimento per i danni subiti a causa di un'esondazione avvenuta nel 1992, sostenendo che il suo diritto non fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave sulla decorrenza prescrizione risarcimento danni. Il termine non parte dalla data in cui si ha la certezza giudiziaria della causa del danno, ma dal momento in cui il danneggiato, con ordinaria diligenza, poteva avere sufficiente conoscenza del danno e del suo possibile collegamento alla condotta di un terzo. In questo caso, il rinvio a giudizio di un tecnico del Ministero era un fatto sufficiente a far partire il conteggio, rendendo la successiva richiesta di risarcimento tardiva e quindi prescritta.
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