La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di una lavoratrice alla regolarità contributiva per il periodo 1967-1972, nonostante lo smarrimento della tessera assicurativa. L'ente previdenziale contestava la mancanza di prova dell'incolpevolezza dello smarrimento. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che, in base all'art. 47 del R.D. 1422/1924, la prova del versamento può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, senza dover dimostrare la forza maggiore. Nel caso specifico, l'acquisto delle marche per l'unica dipendente in organico è stato ritenuto prova sufficiente.
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