Una società, già in liquidazione, indicava un credito IVA per la compensazione nella propria dichiarazione. Anni dopo, chiedeva il rimborso dello stesso credito, ma l'Agenzia delle Entrate negava la richiesta per decorrenza del termine biennale di decadenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: il diritto al rimborso credito IVA società in liquidazione non è soggetto al termine breve di due anni, ma a quello ordinario di dieci anni (prescrizione). Questo perché, avendo cessato l'attività, la società non poteva più effettuare la compensazione, rendendo il rimborso l'unica via percorribile. L'errata indicazione iniziale in dichiarazione diventa quindi irrilevante.
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