Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i termini di prescrizione dei crediti tributari, operando una distinzione fondamentale. Per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRAP, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni. Invece, per i tributi locali (TARI, imposta sulla pubblicità), il diritto annuale camerale, le sanzioni e gli interessi, vige la prescrizione breve di cinque anni, in quanto considerate obbligazioni da pagarsi periodicamente. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato il termine decennale a tutte le pretese.
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