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Art. 2941 Codice Civile

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510 provvedimenti

Decorrenza della prescrizione: il dubbio non ferma il tempo
Un comproprietario chiede a un'erede la metà dell'indennità di esproprio di alcuni terreni, basandosi su una scrittura privata del 1973. Dopo aver rinunciato alla domanda in un primo giudizio nel 2001, promuove una nuova causa solo nel 2012. L'erede eccepisce la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del comproprietario, confermando che la decorrenza della prescrizione inizia quando il diritto può essere legalmente esercitato, senza che rilevino dubbi soggettivi o la necessità di attendere una sentenza di accertamento. Gli impedimenti di mero fatto non sospendono i termini. Di conseguenza, il ricorso viene respinto e il comproprietario viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Abbuono d’imposta per accise: lo Stato perde il credito
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Doganale contro la Società Contribuente, confermando la prescrizione del credito d'imposta. Il caso nasce dal furto di prodotti alcolici in regime sospensivo. L'Amministrazione pretendeva il pagamento delle accise, sostenendo che il furto non consentisse l'abbuono d'imposta per accise e che il termine di prescrizione fosse sospeso. La Suprema Corte ha chiarito che il furto costituisce uno svincolo irregolare e non un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, non si applica la sospensione della riscossione prevista per i casi di perdita o distruzione. Poiché il diritto al pagamento è sorto il giorno del furto e l'Amministrazione ha notificato l'atto impositivo oltre i cinque anni previsti, il credito erariale è ormai estinto per prescrizione, decretando la vittoria della Società Contribuente.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: scontro sul Quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 a un avvocato iscritto alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso del debito. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'omissione sospendesse la prescrizione e che la scadenza di pagamento fosse stata prorogata al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta notificata il 1 luglio 2015. La Cassazione ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali.
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Sospensione della prescrizione: l’INPS perde sul Quadro RR vuoto
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010, eccependo il decorso del tempo. La Corte d'appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a causare la sospensione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e il dolo del debitore. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione non scatta in automatico, ma richiede una specifica indagine del giudice di merito sulle reali intenzioni del professionista. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata nel 2011. La Corte d'Appello riteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non può considerarsi sospesa senza un accertamento concreto delle intenzioni del debitore. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, dipendente pubblico con attività libero professionale nel 2008, il pagamento dei contributi per la gestione separata. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito, ritenendo tardiva la richiesta notificata il 27 giugno 2014 rispetto alla scadenza originaria del 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine di pagamento differito da un decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009), che aveva spostato la scadenza al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 2014 è tempestiva perché notificata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: niente sanzioni da evasione se dichiari
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata INPS per gli anni dal 2009 al 2011. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti i contributi del 2009 e del 2011. Per l'anno 2010, i giudici hanno escluso le sanzioni per evasione contributiva poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi al fisco, omettendo solo la compilazione del quadro previdenziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la trasparenza fiscale esclude l'intento fraudolento e impedisce l'applicazione delle sanzioni più gravi.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS batte il tempo
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, lavoratore dipendente e autonomo, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il debito per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni fosse iniziato il 16 giugno 2010 e scaduto prima della richiesta di pagamento del 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione dei contributi previdenziali era iniziata il 6 luglio 2010, grazie alla proroga statale dei termini di versamento per chi svolge attività soggette a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente, notificata il 1° luglio 2015, è tempestiva perché inviata prima della scadenza del termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata INPS: iscrizione legittima ma dolo escluso
Un avvocato si opponeva all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS operata dall'istituto per l'anno 2011, contestando l'obbligo contributivo e eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'appello accoglieva le ragioni dell'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, ha accolto il ricorso dell'avvocato sul tema della prescrizione. I giudici hanno chiarito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatico occultamento doloso, richiedendo invece una specifica prova del dolo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Sospensione della prescrizione: se nascondi il debito l’INPS vince
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi nella Gestione separata per l'anno 2011. Il professionista eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento intenzionale volto a nascondere il debito. Questo comportamento determina la sospensione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2941, numero 8, del codice civile. Di conseguenza, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo dal momento in cui l'ente previdenziale scopre l'esistenza del debito. Il professionista è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: dolo o semplice omissione?
Un ingegnere si è opposto all'avviso di addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando di aver comunque dichiarato il proprio reddito nel quadro RE. La Suprema Corte, rilevando l'importanza nomofilattica della questione relativa alla prescrizione contributi previdenziali e all'applicazione delle sanzioni per evasione o omissione, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione per una decisione approfondita.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Iscrizione alla Gestione separata: reddito basso ma obbligo reale
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo che, avendo il professionista prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, non vi fosse alcun obbligo di Iscrizione alla Gestione separata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. L'abitualità dell'attività professionale va valutata dal giudice di merito considerando elementi complessivi, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo il guadagno effettivo. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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