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Art. 2941 Codice Civile

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510 provvedimenti

Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, contesta la richiesta dell'Ente Previdenziale di iscriversi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello esclude l'obbligo per il 2009 poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro, ma conferma l'obbligo per il 2010 senza pronunciarsi sulla prescrizione sollevata dal professionista. La Cassazione accoglie entrambi i ricorsi. Chiarisce che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti dipende dall'abitualità dell'attività (valutata ex ante con indizi come la partita IVA) e non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che si applica solo alle attività occasionali. Inoltre, stabilisce che la prescrizione dei contributi previdenziali, operando di diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista per l'anno 2010. L'ente sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se i redditi sono stati comunque dichiarati. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non viene sospesa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe potuto accertare l'omissione tramite i normali controlli incrociati con l'Anagrafe tributaria. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi della Gestione separata dovuti da una professionista per l'anno 2010. La Corte d'Appello aveva calcolato il termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza ordinaria di pagamento. La Cassazione ha invece stabilito che il rinvio dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011 sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, giunta prima della nuova scadenza quinquennale ricalcolata al 6 luglio 2011, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde per inerzia
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione contributi previdenziali per via di un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento intenzionale. Tale omissione rappresenta una semplice difficoltà di accertamento per l'ente, superabile con i normali controlli d'ufficio. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati definitivamente prescritti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro non equivale a un occultamento intenzionale. Di conseguenza, è scattata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'ente avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli. Il professionista non deve pagare.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, inviando la richiesta oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, il diritto alla riscossione dell'INPS è prescritto e il professionista non deve pagare nulla.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la partita
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. L'atto di richiesta è giunto oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente pubblico sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il lavoratore non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un doloso occultamento, poiché i redditi erano comunque indicati nella dichiarazione. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde contro l’omissione
Un libero professionista si è opposto alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento fraudolento se i redditi sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali poiché l'ente ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento, senza che si fosse verificata alcuna sospensione.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008, notificando l'avviso solo nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, essendo trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento originario. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso. Di conseguenza, i contributi sono stati dichiarati prescritti e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. L'intimazione è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011 tramite un avviso notificato nel 2019. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno dichiarato il credito prescritto, poiché il termine di cinque anni decorreva dalla scadenza del versamento (luglio 2012) e l'INPS aveva agito solo nel 2017. L'INPS ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatismo di dolo se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi in un altro quadro. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata e il Professionista ha vinto la causa.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop ai calcoli facili
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale del debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del professionista, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che, prima di valutare la sospensione, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'esatta decorrenza del termine. Infatti, in tema di prescrizione contributi Gestione Separata, l'eventuale differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore sposta in avanti il giorno di inizio della prescrizione stessa, a prescindere dalla condotta soggettiva del contribuente. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione dell’indennizzo: la burocrazia non ferma i termini
Un cittadino, in qualità di erede, ha richiesto la revisione della stima per l'indennizzo di un'azienda agricola nazionalizzata in Somalia nel 1975. Il Ministero dell'Economia ha eccepito la prescrizione decennale del diritto. Il cittadino sosteneva che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione avesse sospeso il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la pendenza di una procedura amministrativa non sospende né interrompe la prescrizione dell'indennizzo. Le cause di sospensione previste dal codice civile sono tassative e non possono essere estese. Di conseguenza, il diritto si è estinto per il mancato compimento di atti interruttivi entro i dieci anni dall'entrata in vigore della legge speciale.
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Rottamazione quater: stop alla causa contro l’Inps sui contributi
Un libero professionista impugnava la richiesta di pagamento dell'Inps per contributi previdenziali arretrati, eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte d'Appello respingeva l'eccezione, ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. Il professionista proponeva ricorso in Cassazione ma, nelle more del giudizio, aderiva alla rottamazione quater provvedendo al pagamento delle somme dovute. La Suprema Corte, verificata la regolarità dei versamenti e l'applicazione delle norme sulla definizione agevolata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’errore non è dolo
Il Contribuente ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per contributi previdenziali del 2012, eccependo l'avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Contribuente. I giudici hanno chiarito che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la semplice mancata compilazione del quadro RR non fa scattare in automatico l'occultamento doloso. Di conseguenza, il debito dell'INPS è prescritto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Contributi Gestione separata: sanzioni cancellate ai professionisti
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento dei Contributi Gestione separata a diversi professionisti (architetti e ingegneri) iscritti ai rispettivi albi ma non alla cassa professionale autonoma. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo di iscrizione sussiste per chi svolge attività abituale senza versare il contributo soggettivo alla propria cassa. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso di una professionista poiché il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla prescrizione del debito. Inoltre, applicando una recente decisione della Corte Costituzionale, la Cassazione ha esonerato i professionisti dalle sanzioni civili per il periodo precedente al 6 luglio 2011. Infine, ha dichiarato estinto il processo per un lavoratore che ha aderito alla definizione agevolata.
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