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Art. 2941 Codice Civile

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510 provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
Un professionista riceve un avviso di addebito dall'ente di previdenza per somme non versate relative all'anno 2009. Il lavoratore contesta la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata per il decorso del termine di cinque anni rispetto alla data ordinaria del 16 giugno 2010, essendo la richiesta notificata il 30 giugno 2015. I giudici di merito accolgono l'opposizione e annullano il debito. La Suprema Corte ribalta la decisione. La legge ha introdotto una proroga generale dei versamenti fiscali e contributivi al 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti soggetti a studi di settore. Di conseguenza, il termine quinquennale decorre solo dalla scadenza differita e l'avviso di pagamento notificato a fine giugno 2015 risulta tempestivo. Il credito dell'ente previdenziale rimane valido ed esigibile.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga dell’INPS
Un Professionista ha contestato la richiesta di pagamento dell'Ente Previdenziale per i versamenti dovuti nell'anno 2009, eccependo l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata. I giudici di merito avevano inizialmente accolto la tesi del lavoratore, fissando l'inizio del termine di cinque anni al 16 giugno 2010 e considerando tardiva la richiesta inviata il 30 giugno 2015. L'Ente Previdenziale ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato l'esito del giudizio, stabilendo che il termine di pagamento per l'anno 2009 era stato differito per legge al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata prima di tale scadenza quinquennale risulta tempestiva. Il giudice ha il potere-dovere di applicare d'ufficio la corretta scadenza temporale senza vincoli derivanti dalle sole indicazioni delle parti processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il versamento dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il decorso del tempo per occultamento doloso del debito. I giudici hanno invece stabilito che il debito era estinto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Istituto previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal giorno di scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. La semplice omissione della compilazione del modello fiscale non equivale automaticamente a un inganno deliberato. Il Professionista ottiene l'annullamento della pretesa e la vittoria definitiva con condanna dell'Ente alle spese.
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Prescrizione Contributi INPS: Quadro RR Omesso non è Dolo
L'INPS ha contestato a un professionista l'omessa compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi 2009, sostenendo un "doloso occultamento del debito" per sospendere la prescrizione dei contributi INPS. La Corte d'Appello ha confermato la prescrizione dell'obbligo contributivo, escludendo il dolo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che la semplice mancata compilazione del Quadro RR non configura automaticamente un occultamento doloso tale da sospendere la prescrizione, specialmente se il reddito è stato dichiarato per altri fini. La valutazione del dolo è un giudizio di fatto. Il professionista ha vinto, l'obbligo contributivo è prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’INPS perde sul tempo
L'INPS ha cercato di recuperare i contributi dovuti da un professionista iscritto alla Gestione Separata. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Ha inoltre stabilito che la semplice omessa compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione fiscale non costituisce "doloso occultamento del debito", quindi non sospende la prescrizione. L'INPS non ha dimostrato un'intenzione fraudolenta del professionista. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la prescrizione dei contributi.
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INPS contro Professionista: La Prescrizione Contributi Gestione Separata
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi alla Gestione Separata a una professionista per l'anno 2010. La professionista ha contestato l'avviso di addebito, sostenendo la **prescrizione contributi gestione separata**. La Corte d'Appello ha confermato la prescrizione, rigettando l'appello dell'INPS. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del Quadro RR non configura un occultamento doloso che sospende la prescrizione, a meno che non impedisca del tutto i controlli ordinari. L'INPS ha perso la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e Quadro RR
L'ente previdenziale ha preteso da un professionista il pagamento di contributi non versati per l'anno 2011 a seguito dell'iscrizione alla Gestione separata. Il lavoratore ha contestato la richiesta eccependo la prescrizione del credito. L'istituto ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione fiscale costituisse un occultamento doloso del debito, elemento che avrebbe sospeso il decorso dei termini di legge. La Corte di Cassazione ha confermato l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata e ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro dedicato ai contributi e la frode, poiché il contribuente aveva regolarmente dichiarato tutti i propri compensi agli uffici finanziari.
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Prescrizione Contributi INPS: Omissione Dolosa o Debito Scaduto?
Un avvocato ha contestato un avviso di addebito INPS per contributi alla Gestione Separata del 2009. La Corte d'Appello ha annullato il debito, dichiarando la Prescrizione contributi INPS, poiché il termine quinquennale era scaduto. Ha fissato il dies a quo (inizio del termine) al 16.6.2010 e ha escluso che la mancata compilazione del Quadro RR costituisse omissione dolosa. L'INPS ha ricorso in Cassazione, sostenendo la natura dolosa dell'omissione e riproponendo il dies a quo differito. La Cassazione ha rinviato la causa a un'altra sezione per definire un principio di diritto sulla questione.
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Prescrizione contributi Gestione separata: niente dolo automatico
L'Ente previdenziale ha richiesto il pagamento di somme arretrate a un professionista iscritto alla gestione separata per l'anno 2011. Il professionista ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. L'istituto sosteneva che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare il decorso del termine estintivo. La Corte di Cassazione ha rigettato le tesi dell'ente, confermando che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del modulo fiscale e l'intento di frodare l'amministrazione. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione separata opera pienamente e il debito richiesto rimane non dovuto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: no debiti tardivi
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di somme arretrate a un professionista iscritto alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza originaria per il versamento. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'occultamento doloso. Il professionista ottiene così l'annullamento della richiesta di pagamento per intervenuto decorso dei termini di legge, mentre l'ente previdenziale subisce la condanna al rimborso delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: il Quadro RR non basta per l’occultamento doloso
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della Prescrizione contributi Gestione Separata per un professionista. Un praticante avvocato era stato iscritto alla Gestione Separata per l'anno 2010. L'INPS aveva richiesto i contributi. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che la semplice omissione del "Quadro RR" non configura automaticamente un occultamento doloso. È necessaria una valutazione specifica da parte del giudice di merito. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga salva l’Ente
Un Professionista proponeva opposizione contro un avviso di addebito notificato dall'Ente Previdenziale per il recupero di somme non versate. I giudici di merito ritenevano maturata la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni, calcolando la decorrenza dal termine ordinario del 16 giugno 2010 e considerando tardiva la richiesta dell'Ente del 30 giugno 2015. L'Ente ricorreva in Cassazione lamentando la mancata sospensione del termine per presunto occultamento del debito. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente. I giudici hanno chiarito che il termine iniziale era legalmente slittato al 6 luglio 2010 per effetto di una proroga fiscale generale, rendendo tempestiva la richiesta di pagamento. La Cassazione ha stabilito che la data di decorrenza iniziale è rilevabile d'ufficio dal giudice e non incontra preclusioni di giudicato interno.
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Prescrizione contributi INPS: L’omissione non è occultamento doloso
L'INPS ha tentato di recuperare contributi previdenziali dalla Gestione Separata dovuti da un Professionista per l'anno 2010. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per intervenuta prescrizione, poiché la richiesta dell'INPS era arrivata dopo i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi da parte del Professionista costituisse un occultamento doloso del debito, che avrebbe dovuto sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la prescrizione contributi INPS decorre dalla loro scadenza e che la semplice omessa compilazione del Quadro RR non configura una condotta dolosa tale da impedire all'INPS di agire, non sospendendo quindi la prescrizione contributi INPS.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’INPS perde il credito
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di somme arretrate per l'anno 2009. I giudici territoriali hanno dichiarato estinto il credito per decorso del tempo. L'ente ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, capace di bloccare il decorso del tempo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro fiscale non comporta alcun automatismo di frode. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata decorre regolarmente e il professionista non deve versare le somme richieste, confermando l'annullamento della pretesa economica.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
Un professionista riceve dall'ente previdenziale un avviso di addebito per quote non versate alla Gestione separata. Il contribuente eccepisce l'estinzione del debito per decorso del termine quinquennale. I giudici di merito ritengono prescritto il credito, individuando la data iniziale di calcolo nel termine ordinario di pagamento del 16 giugno 2010. L'ente previdenziale ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza prorogata dal decreto governativo al 6 luglio 2010. I giudici di legittimità possono individuare d'ufficio la corretta decorrenza temporale, poiché la contestazione sulla prescrizione impedisce il formarsi di un giudicato parziale. L'atto interruttivo inviato dall'ente prima del 6 luglio 2015 risulta tempestivo, annullando la decadenza della pretesa contributiva.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Libero Professionista i contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'Appello dichiarava estinto il credito, fissando la decorrenza della prescrizione contributi Gestione separata al 16 giugno 2010 e ritenendo tardiva la richiesta inviata il 30 giugno 2015. L'Ente ricorreva in Cassazione lamentando l'occultamento del debito. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ente: la scadenza effettiva per il versamento era differita al 6 luglio 2010 dal decreto fiscale applicabile alle attività soggette a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta del 30 giugno 2015 è tempestiva. I giudici possono rideterminare d'ufficio la data iniziale del termine senza violare il giudicato interno.
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Gestione Separata INPS: stop ai contributi senza abitualità
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista i contributi previdenziali per l'anno 2009. Il lavoratore contestava la pretesa eccependo la prescrizione del credito e l'assenza dei presupposti per l'obbligo contributivo, avendo percepito un reddito annuo modesto e inferiore ai limiti minimi. I giudici di merito confermavano il debito contributivo basandosi unicamente sul dato economico dichiarato. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta in modo automatico in base all'ammontare del reddito. Il giudice di merito deve accertare in concreto se il Professionista abbia svolto l'attività con carattere di abitualità o occasionalità. La Suprema Corte ha rigettato la tesi sulla prescrizione ma ha accolto il ricorso sul difetto di accertamento dell'abitualità, annullando la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione Contributi INPS: Omissione Quadro RR non è Doloso Occultamento
L'INPS ha impugnato una sentenza che dichiarava la prescrizione contributi INPS dovuti da una professionista. L'Istituto sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la semplice omissione non equivale a doloso occultamento. L'INPS avrebbe potuto verificare i dati con i propri poteri. Pertanto, i contributi erano prescritti.
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Prescrizione contributi INPS: L’INPS perde contro la professionista
La Corte di Cassazione ha confermato che la Prescrizione contributi INPS per i professionisti iscritti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il caso riguardava una professionista che non aveva compilato il 'Quadro RR'. L'INPS sosteneva che questa omissione fosse un occultamento doloso del debito, tale da sospendere la prescrizione. La Corte ha escluso che la mancata compilazione del 'Quadro RR' costituisca automaticamente un occultamento doloso, dichiarando il ricorso dell'INPS inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop pretese INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi relativi alla Gestione separata per l'anno 2007 tramite avviso di pagamento. Il professionista ha impugnato la richiesta eccependo l'estinzione del credito. L'ente creditore ha sostenuto che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale costituisse un occultamento doloso del debito, capace di bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando l'avvenuta prescrizione contributi Gestione separata. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro fiscale e la volontà di frodare l'ente previdenziale.
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