Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, ometteva di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, non versando i contributi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale richiedeva il pagamento oltre il termine di cinque anni, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, capace di sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la ordinaria prescrizione contributi previdenziali quinquennale, rendendo nullo il recupero crediti tardivo dell'ente previdenziale.
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