L'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 a una libera professionista con atto notificato il 4 luglio 2016. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione della lavoratrice, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata poiché calcolata a partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che i decreti ministeriali di proroga fiscale posticipano la scadenza del pagamento e, di conseguenza, spostano in avanti il termine iniziale per conteggiare i cinque anni di prescrizione. Nel caso specifico, la scadenza era slittata al 6 luglio 2011, rendendo tempestiva la richiesta dell'istituto previdenziale.
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