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Art. 2935 Codice Civile

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1936 provvedimenti

Prescrizione dei contributi previdenziali: l’attesa fa perdere
Un lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento delle differenze contributive dopo aver ottenuto, con una precedente sentenza, il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la domanda. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il lavoro è stato prestato e la retribuzione era dovuta, e non dalla data della sentenza che accerta il livello superiore. L'attesa del giudizio sull'inquadramento rappresenta una scelta difensiva del lavoratore e non un impedimento legale ad agire. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione dei crediti retributivi: no al decorso in servizio
Un lavoratore ha ottenuto il riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità. L'azienda ha impugnato la decisione, eccependo anche la prescrizione dei crediti retributivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione. Questo perché, dopo le riforme del 2012 e del 2015, il rapporto a tempo indeterminato non è più assistito da una tutela di stabilità reale contro i licenziamenti illegittimi. Di conseguenza, il lavoratore, frenato dal timore di perdere il posto, non è libero di rivendicare i propri diritti durante il rapporto. L'azienda perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione dei crediti retributivi: stop durante il rapporto
Alcuni lavoratori hanno richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di apprendistato svolto presso un'azienda di trasporti, con il conseguente pagamento degli scatti di stipendio arretrati. L'azienda si è opposta, eccependo la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità delle clausole del contratto collettivo che escludevano l'apprendistato dal calcolo dell'anzianità. Inoltre, la Corte ha stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione. Questo perché, dopo le riforme del 2012 e del 2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da una tutela di stabilità reale, esponendo il dipendente al timore di ritorsioni. L'azienda è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese legali.
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Prescrizione medici specializzandi: il diritto svanisce dopo dieci anni
I Medici Specializzandi, immatricolati tra il 1978 e il 1990, hanno chiesto allo Stato Italiano il risarcimento dei danni per la mancata applicazione delle direttive europee sulla giusta remunerazione. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta confermando che il diritto è ormai estinto. La decisione si basa sul principio della prescrizione medici specializzandi, il cui termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge numero 370 del 1999. Poiché i medici hanno avviato la causa molti anni dopo la scadenza del termine, avvenuta nel 2009, il loro diritto al risarcimento è scaduto. La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per abuso del processo.
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Risarcimento medici specializzandi: chi perde e chi vince
Numerosi medici hanno richiesto il risarcimento danni allo Stato per il mancato o tardivo recepimento delle direttive europee sulle borse di studio durante la specializzazione. La Corte d'Appello ha rigettato le domande dichiarandole prescritte, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999 (entrata in vigore della Legge 370/1999). La Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi per i medici immatricolati tra il 1983 e il 1991, consolidando il principio sulla decorrenza della prescrizione. Tuttavia, ha accolto il ricorso di una dottoressa iscritta nel 1996: la Corte d'Appello aveva ignorato la sua specifica richiesta di remunerazione basata sul diritto interno, omettendo di pronunciarsi. Per lei, la sentenza è stata cassata con rinvio. Il risarcimento medici specializzandi resta quindi precluso per i corsi più datati, ma va valutato caso per caso per le situazioni successive.
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Prescrizione del credito risarcitorio: la società salva il socio
Gli eredi del proprietario originario di un terreno hanno citato in giudizio una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario per rivendicare la proprietà del fondo e chiedere il risarcimento dei danni per l'illegittima vendita dello stesso. Il Tribunale ha dichiarato la prescrizione del credito risarcitorio nei confronti della società, ma ha condannato gli eredi del socio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di uno degli eredi del socio, stabilendo che l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio sollevata tempestivamente dalla società si estende automaticamente anche al socio accomandatario e ai suoi eredi. Questo effetto espansivo evita che il socio debba pagare un debito già estinto per la società, potendo altrimenti rivalersi su di essa e vanificare la prescrizione ottenuta dall'ente.
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Provvigione del mediatore: paga chi propone, non chi subentra
Una società proponente sottoscrive una proposta d'acquisto immobiliare tramite un'agenzia, riservandosi di nominare un terzo per la stipula del contratto preliminare. Successivamente, il terzo nominato firma il preliminare, ma la società proponente rifiuta di pagare la provvigione del mediatore, sostenendo di non essere più obbligata e che il diritto sia prescritto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società. I giudici chiariscono che la nomina di un terzo non interrompe il legame causale con l'attività del mediatore, confermando l'obbligo di pagamento in capo alla proponente originaria. Inoltre, la prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore decorre solo dalla firma del preliminare, momento in cui il compenso è diventato esigibile secondo gli accordi, e non dalla proposta originaria.
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Prescrizione contributi previdenziali: scontro INPS-ingegnere
Un ingegnere libero professionista contesta la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi poiché la richiesta di pagamento è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'INPS ricorre in Cassazione sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisca occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione dei contributi previdenziali. Inoltre, l'ente evidenzia che una proroga governativa aveva spostato in avanti la scadenza del pagamento, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione non decide direttamente, ma rimette la causa alla Sezione Quarta civile per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza del termine di prescrizione.
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Prescrizione dei contributi: il rinvio fiscale salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per il decorso del tempo. La Corte d'Appello aveva accolto questa tesi, calcolando il termine di cinque anni dalle scadenze ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva dei pagamenti, tenendo conto anche dei rinvii governativi dei termini fiscali. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'INPS erano tempestive e il debito non era prescritto.
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Prescrizione del risarcimento danni: tra ritardi e nuove speranze
Il Danneggiato ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti da una calunnia subita molti anni prima. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda ritenendola prescritta e inammissibile per via di un precedente giudizio. La Cassazione ha chiarito che la pendenza del processo penale non sospende automaticamente la prescrizione del risarcimento danni se il danneggiato non compie atti interruttivi civilistici, come la costituzione di parte civile o una diffida. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Danneggiato sul secondo motivo: i giudici d'appello hanno erroneamente dichiarato inammissibile la domanda basandosi su una precedente sentenza senza che vi fosse la prova del suo passaggio in giudicato o della litispendenza. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
Un libero professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, non compilava il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi omessi, ma il professionista eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece confermato che l'omessa compilazione non equivale a un comportamento fraudolento automatico. Si tratta di una semplice difficoltà di accertamento superabile dall'INPS tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la prescrizione del credito e condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: vince il professionista
Un Professionista non ha versato i contributi previdenziali alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento solo nel 2017, oltre il termine di cinque anni. L'ente sosteneva che il termine fosse sospeso perché il Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, il diritto dell'ente a riscuotere le somme è caduto in prescrizione, confermando la vittoria del Professionista.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011, notificando la richiesta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde per ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2009. L'ente previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, nascondendo così il debito. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'INPS, confermando che i contributi erano ormai prescritti. I giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non è stato sospeso. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è inganno
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a un lavoratore autonomo per l'anno 2011. La richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza del pagamento. L'Ente Previdenziale sosteneva che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa poiché il lavoratore non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando così il debito. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata compilazione del quadro non costituisce un occultamento doloso, specie se il reddito complessivo è stato comunque dichiarato. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza originaria del pagamento e il debito è estinto. L'Ente Previdenziale perde il ricorso.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di prescrizione fosse sospeso perché il professionista non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso se il reddito è stato comunque dichiarato, poiché l'ente può scoprirlo con i normali controlli. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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