Un risparmiatore ha chiesto il rimborso di un buono postale sottoscritto nel 2001 e presentato all'incasso nel settembre 2018. La società emittente si è opposta eccependo la prescrizione buoni postali fruttiferi. Il Tribunale aveva inizialmente accolto le ragioni del cittadino, calcolando la decorrenza dal termine dell'anno solare. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione di dieci anni inizia a decorrere esattamente dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo e non dal primo gennaio dell'anno successivo. Inoltre, la mancata consegna del foglio informativo non blocca la decorrenza del termine, poiché le condizioni dei titoli sono stabilite dai decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il diritto al rimborso del capitale e degli interessi è stato quindi dichiarato estinto.
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