Gli eredi di un danneggiato da un'esondazione fluviale del 1992 hanno chiesto il risarcimento al Ministero competente. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto. I giudici precedenti avevano stabilito che la prescrizione risarcimento danni decennale decorresse dal rinvio a giudizio (2000) o dalla condanna penale (2003) di un ingegnere. I ricorrenti contestavano, sostenendo una decorrenza successiva (2008-2009), legata all'accertamento definitivo delle cause. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la prescrizione inizia quando il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con normale diligenza, piena conoscenza del danno e del suo legame causale con la condotta del responsabile. L'accertamento di tale conoscenza, se ben motivato, è insindacabile.
Continua »