La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso relativo a una complessa vicenda di intestazione fiduciaria di un immobile. Al centro della disputa vi è un **Pactum fiduciae** stipulato verbalmente tra ex coniugi. Inizialmente, l'attore aveva agito con l'azione di arricchimento senza causa (Art. 2041 c.c.), ritenendo nullo il patto verbale. Tuttavia, a seguito del mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2020, tale accordo è ora considerato valido e azionabile tramite esecuzione in forma specifica. Di conseguenza, l'azione di arricchimento è stata dichiarata inammissibile per difetto di sussidiarietà, poiché esiste ora un rimedio contrattuale tipico esperibile dal fiduciante.
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