Il caso nasce dalla richiesta del Fiduciante di ottenere il ritrasferimento di alcuni immobili intestati alla Fiduciaria, in forza di una scrittura privata del 2002. La Fiduciaria si era impegnata per iscritto a restituire i beni su richiesta, ma in seguito si è rifiutata, sostenendo che l'accordo originario fosse nullo per mancanza di forma scritta originaria. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del Fiduciante, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che il patto fiduciario immobiliare non richiede la forma scritta per essere valido. La dichiarazione unilaterale scritta della Fiduciaria è sufficiente a confermare l'accordo verbale precedente e inverte l'onere della prova. Di conseguenza, la Fiduciaria avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza del patto, cosa che non ha fatto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
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