La Corte di Cassazione ha stabilito che il debitore, proprietario di quote societarie sottoposte a pignoramento, conserva la legittimazione attiva per agire in giudizio per la risoluzione del contratto di vendita di tali quote. La Corte distingue tra i diritti reali sul bene pignorato, gestiti dal custode, e i diritti personali derivanti dal contratto, che restano in capo al debitore. Il ricorso delle società acquirenti, che contestavano tale legittimazione, è stato dichiarato inammissibile per vizi procedurali e infondatezza nel merito.
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