Un Contribuente, agente di commercio, ha contestato avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi a costi ritenuti non inerenti o per operazioni inesistenti. Il Contribuente ha invocato il principio del giudicato esterno tributario, sostenendo che precedenti sentenze favorevoli per anni d'imposta precedenti dovessero vincolare anche il giudizio attuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudicato esterno non si applica indistintamente a tutti i periodi d'imposta, specialmente per elementi variabili come la deducibilità dei costi, che devono essere valutati anno per anno. Ha inoltre ribadito l'onere del contribuente di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate dall'Amministrazione finanziaria.
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