L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di liquidazione chiedendo oltre cinquantamila euro per la ricognizione di debito imposta di registro in misura proporzionale all'uno per cento, inserita in un contratto di mutuo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, annullando la pretesa fiscale. I giudici hanno chiarito che il riconoscimento di un debito preesistente non crea nuove obbligazioni né trasferisce ricchezza, ma produce solo un effetto processuale sull'onere della prova. Di conseguenza, la ricognizione di debito imposta di registro non deve scontare l'aliquota proporzionale, bensì la misura fissa solo in caso d'uso. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che la sentenza passata in giudicato contro il notaio rogante non produce effetti verso la società condebitrice rimasta estranea a quel processo.
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