L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica di proprietà della Società Energetica, includendo nel calcolo i pozzi geotermici e i carriponte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che i pozzi geotermici sono impianti funzionali al processo produttivo e, pertanto, vanno esclusi dalla stima ai sensi della disciplina sugli "imbullonati". Inoltre, i giudici hanno accolto il ricorso incidentale della Società Energetica riguardo ai carriponte: l'inclusione di questi ultimi da parte del giudice d'appello ha violato le regole processuali, poiché l'Amministrazione non aveva contestato la loro iniziale esclusione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha escluso definitivamente sia i pozzi sia i carriponte dal calcolo, riducendo la rendita catastale complessiva della centrale.
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