L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IVA nei confronti di una società, recuperando oltre 870.000 euro per l'anno 2011 senza attivare il preventivo confronto con la parte. La contribuente ha impugnato l'atto lamentando l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando l'annullamento dell'atto. I giudici hanno chiarito che, in materia di tributi armonizzati come l'IVA, l'omessa consultazione preventiva determina l'invalidità dell'accertamento se il contribuente supera la prova di resistenza. Nel caso specifico, la società ha dimostrato che la sua situazione operativa nel 2011 era profondamente mutata rispetto agli anni precedenti, avendo internalizzato la produzione con proprio personale. Tale difesa, non pretestuosa, avrebbe potuto orientare diversamente l'ufficio se valutata prima dell'emissione dell'atto.
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