La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di applicazione del giudicato esterno nel diritto tributario. Una società di comunicazione aveva contestato alcuni avvisi di accertamento IRES per l'anno 2005, sostenendo che una precedente sentenza favorevole relativa all'anno 2003 dovesse fare stato anche per l'annualità successiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'annullamento di un atto per vizio di motivazione ha natura formale e non si estende ad altri anni. Inoltre, la valutazione sull'inerenza dei costi, inclusi quelli derivanti da contratti di cost sharing, deve essere effettuata annualmente, impedendo l'efficacia automatica del precedente giudicato.
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