Un Notaio ha impugnato un avviso di liquidazione per imposte di registro relative a un rogito del 2011. Il contribuente sosteneva che l'Agenzia delle Entrate fosse decaduta dal potere impositivo, poiché l'atto era stato ricevuto oltre il termine di sessanta giorni dalla registrazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la validità dell'accertamento. I giudici hanno applicato il principio della scissione degli effetti della notifica, stabilendo che, per verificare il rispetto dei termini di decadenza da parte dell'amministrazione finanziaria, rileva esclusivamente la data di consegna dell'atto all'ufficio postale (avvenuta tempestivamente il 29 settembre 2011) e non quella di ricezione da parte del destinatario. Inoltre, tale data può essere provata anche tramite timbri postali sulla busta, senza necessità di produrre l'avviso di ricevimento.
Continua »