Un Comune acquista un terreno e lo rivende subito dopo a un prezzo stracciato, subendo una condanna per danno erariale nei confronti degli amministratori responsabili, tra cui un ex amministratore. Successivamente, il tribunale civile dichiara nullo l'atto di rivendita, facendo tornare il terreno al Comune. L'ex amministratore chiede quindi l'annullamento del debito, sostenendo che il danno sia svanito con il recupero del bene. La Corte d'Appello gli dà ragione, ma la Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la semplice restituzione del bene non cancella automaticamente il risarcimento del danno erariale. È necessario verificare l'effettivo ripristino del patrimonio pubblico, escludendo automatismi e valutando le reali perdite finanziarie subite dall'ente locale.
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