Un promissario acquirente e una promittente venditrice stipulano contratti preliminari per un immobile, con consegna anticipata e versamento di un acconto. Successivamente, sorgono contestazioni sulla mancata stipula del definitivo. La Corte d'Appello dichiara lo scioglimento dei contratti per mutuo dissenso, escludendo la colpa esclusiva di una parte, e ordina la restituzione dell'acconto, rigettando la richiesta della venditrice di un'indennità per l'occupazione dell'immobile. La Corte di Cassazione conferma questa decisione. I giudici stabiliscono che, in caso di scioglimento per mutuo dissenso con effetti non retroattivi, l'occupazione dell'immobile consegnato in anticipo è legittima fino alla pronuncia di risoluzione. Di conseguenza, non è dovuta alcuna indennità di occupazione alla proprietaria. La Cassazione rigetta il ricorso della venditrice, che perde la causa e deve pagare le spese legali.
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