Il Lavoratore ha richiesto il risarcimento danni da demansionamento e la reintegrazione presso la Banca Cedente, contestando la cessione del ramo d'azienda alla Società Cessionaria. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la reintegrazione per precedente contenzioso e ha rigettato la domanda risarcitoria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la richiesta di risarcimento copre anche i danni futuri maturati durante il processo, a meno che non vi sia un'esplicita limitazione temporale da parte del ricorrente. Di conseguenza, il precedente giudicato precludeva una nuova richiesta per lo stesso periodo. Per il periodo successivo alla cessione, la responsabilità ricade unicamente sulla Società Cessionaria, ma le accuse del Lavoratore sono state ritenute troppo generiche e prive di prove concrete sul danno alla professionalità.
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