Il Debitore si opponeva all'esecuzione forzata avviata dalla Banca e da una Società di Gestione Crediti. Nel primo caso, contestava l'applicazione di tassi usurari sul mutuo. Nel secondo caso, contestava un decreto ingiuntivo basato su un assegno di origine illecita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Debitore. In tema di usura bancaria, la Corte ha ribadito che non è possibile sommare matematicamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori per verificare il superamento del tasso soglia, poiché essi svolgono funzioni diverse. Inoltre, la Corte ha stabilito che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale definitivo, i quali andavano fatti valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il Debitore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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