I Compratori acquistano un terreno e scoprono che una porzione è coltivata dall'Occupante. Chiedono il rilascio del fondo, mentre l'Occupante eccepisce l'usucapione. Dopo alterne vicende, la Corte d'Appello rigetta l'usucapione e la Cassazione conferma tale rigetto. Tuttavia, il giudice di rinvio riesamina e accoglie nuovamente l'usucapione. La Cassazione, con l'ordinanza in esame, accoglie il ricorso dei Compratori. La Corte stabilisce che il rigetto dell'usucapione era ormai coperto da giudicato interno, rendendo impossibile un nuovo esame nel giudizio di rinvio, che è un giudizio chiuso. Di conseguenza, la sentenza viene cassata senza rinvio, confermando la reciproca soccombenza delle parti.
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