Un lavoratore, trasferito da un Ente Pubblico a un consorzio privato poi fallito, chiedeva il mantenimento del trattamento economico superiore goduto presso il consorzio, invocando una clausola della convenzione che richiamava l'articolo 2112 del codice civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Pubblico, evidenziando l'efficacia del giudicato esterno. Una precedente sentenza definitiva aveva infatti già stabilito che il richiamo all'articolo 2112 c.c. in quella convenzione era "atecnico" (improprio) e volto solo a garantire la riassunzione, non la conservazione dei diritti economici. Poiché tale interpretazione costituiva un antecedente logico necessario, essa vincola anche i giudizi successivi sullo stesso rapporto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato la domanda del lavoratore.
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