Il curatore di un fallimento ha intentato un'azione revocatoria per annullare la vendita di immobili, il cui ricavato era stato usato per estinguere un debito bancario. La richiesta si basava sul presunto pregiudizio ad altri creditori, in particolare l'Erario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: nell'azione revocatoria contro un terzo acquirente, l'ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento non è una prova assoluta. Il terzo può contestare e dimostrare l'inesistenza di quel credito. Avendo la Corte d'Appello accertato che i crediti tributari erano stati annullati da una sentenza, è venuto meno l'"eventus damni", presupposto essenziale dell'azione.
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