La Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione del credito, effettuata da un debitore per saldare un'altra obbligazione già scaduta, non è soggetta ad azione revocatoria. Questo atto rientra nell'ipotesi di 'adempimento di un debito scaduto' prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., che esclude la revocabilità. La Corte ha chiarito che la legge non richiede al debitore di dimostrare l'assenza di altri mezzi di pagamento, rendendo la cessione una modalità di adempimento pienamente legittima e non revocabile, a prescindere dalla situazione patrimoniale del debitore.
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