Un'impresa edile che aveva distaccato proprio personale presso un'altra società, poi fallita, non si è vista riconoscere il credito privilegiato per gli stipendi anticipati. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale credito ha natura di semplice rimborso e non di retribuzione, negando quindi la prelazione. La sentenza sottolinea la differenza tra il distacco di personale, che risponde a un interesse proprio dell'impresa distaccante, e la somministrazione di lavoro, l'unica a cui la legge riconosce un privilegio specifico.
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