La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso professionale di uno studio associato non gode di privilegio se non viene provata la natura personale della prestazione. Nel caso esaminato, uno studio si era opposto alla collocazione chirografaria del proprio credito nel fallimento di una società cliente. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di prova che la prestazione fosse riconducibile personalmente ai singoli professionisti, il credito va considerato chirografario e liquidato secondo le norme del concordato fallimentare per i crediti non privilegiati. È stato inoltre confermato il potere discrezionale del giudice nel quantificare il compenso in base alla durata e all'utilità della prestazione.
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