Un ciclista cade a causa di un tronco d'albero su una strada comunale e chiede il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingono la sua richiesta, attribuendo la colpa alla sua guida imprudente, qualificata come 'caso fortuito'. La Corte di Cassazione, tuttavia, annulla questa decisione. Il motivo non è stabilire chi avesse ragione, ma la grave insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. I giudici non avevano spiegato in modo logico e concreto perché la condotta del ciclista interrompesse la responsabilità da cose in custodia del Comune. La causa dovrà quindi essere riesaminata da un'altra sezione della Corte d'Appello.
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