La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità degli accertamenti fiscali relativi a operazioni inesistenti tra società collegate da vincoli di parentela. Una cooperativa aveva dedotto costi per prestiti di manodopera ritenuti fittizi a causa della genericità delle fatture e della mancanza di contratti scritti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, sottolineando che la prova dell'inesistenza può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. Parallelamente, è stato accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: il beneficio della mutualità prevalente richiede la prova rigorosa di tutti i requisiti di legge, non bastando il solo versamento ai fondi mutualistici. Infine, il calcolo delle sanzioni tramite continuazione deve essere applicato solo se effettivamente più favorevole al contribuente.
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