Un figlio, creditore del proprio padre, ha agito in giudizio per dimostrare che un acquisto immobiliare effettuato dal nonno era in realtà una simulazione. Sosteneva si trattasse di un'interposizione fittizia di persona, con il padre come reale acquirente, allo scopo di sottrarre il bene alla sua garanzia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del figlio, confermando le decisioni precedenti. I giudici hanno stabilito che le prove presentate, composte da indizi, non erano sufficienti a dimostrare l'accordo simulatorio. La Corte ha precisato che il ricorso del figlio era una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, dichiarando l'appello inammissibile.
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