L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società di commercio auto la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi per l'acquisto di veicoli, ritenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, per negare la detrazione IVA, il Fisco deve dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Inoltre, per le imposte dirette (IRES e IRAP), i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se reali e inerenti all'attività d'impresa, anche se l'acquirente era consapevole del carattere fraudolento della vendita, purché i beni non siano stati usati per commettere un reato. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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