La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10065/2024, ha stabilito la nullità di un accordo di conciliazione firmato presso la sede aziendale, anche se con l'assistenza di un rappresentante sindacale. La validità di tali accordi, che implicano rinunce a diritti del lavoratore, richiede il rispetto del requisito del luogo: la 'conciliazione in sede sindacale' deve avvenire fisicamente presso gli uffici del sindacato, un luogo neutro che garantisce la libera volontà del lavoratore, e non solo con la mera presenza di un assistente sindacale in azienda.
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