La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11525/2024, interviene sul tema della prova della simulazione di un contratto. Nel caso di specie, una donazione era stata impugnata come fittizia (simulazione assoluta). La Corte d'Appello aveva respinto la domanda perché non era stata provata la perdita incolpevole della controdichiarazione scritta. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, chiarendo che per la prova della simulazione assoluta, la prova per testimoni e per presunzioni è ammissibile in tutti i casi previsti dall'art. 2724 c.c., e non solo in caso di perdita del documento. Questo perché si tratta di dimostrare l'inesistenza del contratto, non l'esistenza di un contratto diverso.
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