Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo, contestando la ricezione della cartella di pagamento presupposta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9062/2025, ha rigettato il ricorso, stabilendo che per la prova della notifica cartella esattoriale è sufficiente la produzione della sola relata di notifica. La Corte ha inoltre precisato che per contestare l'autenticità di tale atto, che fa piena prova fino a querela di falso, non basta un generico disconoscimento della firma da parte del contribuente. Sebbene il fermo sia stato annullato perché il veicolo era un bene strumentale, il principio sulla validità della notifica è stato confermato.
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