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Art. 2700 Codice Civile — Anno 2019

3 provvedimenti

Altri anni per Art. 2700 Codice Civile

Quietanza di pagamento: non prova il saldo del prezzo
In una controversia su una compravendita immobiliare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la quietanza di pagamento contenuta nell'atto pubblico non costituisce prova assoluta dell'avvenuto saldo. L'onere di dimostrare il pagamento grava sempre sull'acquirente, e la dichiarazione resa davanti al notaio può essere contestata dal venditore con ogni mezzo di prova, senza necessità di una querela di falso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso degli acquirenti, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del venditore al risarcimento per il mancato pagamento.
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Contestazione aggravante: quando è valida?
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con la sentenza n. 24906 del 2019, hanno stabilito un principio fondamentale sulla contestazione aggravante. Il caso riguardava un'imputata accusata di falso ideologico per aver attestato falsamente di aver cercato un debitore per il protesto di alcuni titoli. La Corte ha chiarito che, per poter condannare per la forma aggravata del reato (in questo caso, perché il falso riguarda un atto di fede privilegiata), non è sufficiente descrivere i fatti nell'imputazione. È necessario che l'aggravante sia esplicitamente contestata, indicando la norma specifica o usando termini equivalenti. In mancanza di tale contestazione esplicita, l'aggravante non può essere ritenuta. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna penale per intervenuta prescrizione (calcolata sulla base del reato non aggravato), ma ha confermato la responsabilità civile dell'imputata al risarcimento dei danni.
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Agevolazioni prima casa: la data di fine lavori
Con la sentenza n. 34573 del 30/12/2019, la Cassazione Civile, Sez. V, ha stabilito un principio cruciale per le agevolazioni prima casa. Il caso riguardava la revoca del beneficio IVA al 4% a una contribuente per non aver ultimato i lavori entro tre anni. La Corte ha chiarito che il termine di decadenza per l'accertamento fiscale non decorre dalla data dell'atto di acquisto, ma dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, attestata formalmente (es. con la dichiarazione per l'accatastamento). La prova di tale ultimazione spetta al contribuente.
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