La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità solidale IVA importazione per gli spedizionieri doganali. L'Amministrazione Doganale aveva rettificato la classificazione di tubi metallici importati da un'azienda, richiedendo maggiori dazi e l'IVA all'importazione sia all'importatore sia allo spedizioniere che agiva in rappresentanza indiretta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'importatore, confermando la validità delle analisi chimiche pubbliche rispetto alle perizie private. Tuttavia, ha accolto il ricorso dello spedizioniere. L'IVA all'importazione non costituisce un dazio doganale, ma un'imposta interna. Di conseguenza, lo spedizioniere che opera come rappresentante indiretto non risponde in solido con l'importatore per il mancato pagamento dell'IVA, in assenza di specifiche norme nazionali. L'accertamento dell'IVA nei confronti dello spedizioniere è stato quindi annullato.
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