La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di dichiarazione infedele a carico dell'amministratrice di una società, accusata di aver evaso l'IVA per circa 5 milioni di euro attraverso finte cessioni intracomunitarie. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per beneficiare dell'esenzione IVA, spetta al venditore (cedente) fornire la prova inconfutabile che la merce sia effettivamente giunta a destinazione in un altro Stato UE. A tal fine, le semplici lettere di vettura, se non firmate dal destinatario finale, non sono considerate una prova sufficiente. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso basato sul travisamento della prova, data la presenza di una doppia sentenza di condanna conforme nei gradi di merito, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dell'ingente danno erariale.
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