Una mutuataria si è opposta al pignoramento immobiliare avviato da una banca che sosteneva di aver acquistato il suo debito da un altro istituto. La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di contestazione da parte del debitore, la banca ha l'onere di dimostrare l'effettiva titolarità del credito. Nel caso di specie, la banca non ha fornito prove sufficienti della cessione originaria, limitandosi a produrre tardivamente in appello solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale. La Suprema Corte ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a provare l'inclusione del singolo credito nella cessione in blocco. Di conseguenza, i ricorsi delle banche sono stati rigettati, confermando l'illegittimità dell'azione esecutiva per mancanza di prova sulla cessione del credito bancario.
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