L'Agenzia delle Dogane ha notificato un avviso di accertamento a un allibratore estero per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011. L'allibratore operava in Italia tramite un centro trasmissione dati locale, senza concessione statale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società estera, confermando che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dagli operatori esteri privi di concessione che raccolgono giocate sul territorio italiano. La Corte ha chiarito che, a partire dal 2011, sia l'allibratore estero che l'intermediario nazionale sono responsabili in solido per il pagamento del tributo, potendo regolare contrattualmente la divisione del carico fiscale. Non rileva la mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo, né sussiste un'incertezza normativa tale da escludere le sanzioni.
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