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Imposta unica sulle scommesse: ko per il bookmaker estero

L’Agenzia delle Dogane ha contestato a un Bookmaker Estero, operante in Italia tramite un centro trasmissione dati senza concessione, il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2011. Il Bookmaker Estero ha impugnato l’atto, sostenendo di non essere soggetto al tributo in quanto privo di sede fisica in Italia e lamentando la mancata traduzione dell’atto in inglese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l’imposta si applica anche agli operatori esteri senza concessione che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Inoltre, per l’anno 2011, non si applica l’esimente dell’incertezza normativa, poiché la legge di stabilità del 2010 aveva già chiarito l’obbligo fiscale. Il Bookmaker Estero deve quindi pagare il tributo.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 7196 Anno 2022
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Pubblicato il 13 luglio 2026 in Giurisprudenza Tributaria

Il caso del bookmaker estero e l’imposta unica sulle scommesse

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato un avviso di accertamento a un Bookmaker Estero con sede a Malta. L’ufficio contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno d’imposta 2011. La società estera operava in Italia attraverso un Centro Trasmissione Dati gestito da un intermediario locale. Il Bookmaker Estero ha impugnato l’atto impositivo davanti ai giudici tributari. La società sosteneva l’illegittimità dell’atto per la mancata traduzione in lingua inglese. Inoltre, l’operatore contestava la sussistenza del presupposto d’imposta sul territorio italiano. La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale hanno rigettato i ricorsi della società. Il Bookmaker Estero ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

Come funziona la tassazione per chi raccoglie giocate in Italia

La normativa italiana prevede l’applicazione del tributo su tutti i giochi e le scommesse raccolti sul territorio nazionale. Il presupposto dell’imposizione fiscale non è la singola giocata. Il fisco colpisce la prestazione di un servizio organizzato. Questo servizio consiste nell’offerta di gioco al consumatore finale. Lo Stato italiano ha un chiaro interesse fiscale a tassare le attività che si realizzano sul proprio territorio. La tassazione si applica nel luogo in cui si trova fisicamente lo scommettitore. Di conseguenza, la legge assoggetta al tributo anche i soggetti che operano al di fuori del sistema delle concessioni statali. La mancanza di una formale concessione non esclude il dovere di pagare le tasse sulle scommesse raccolte in Italia.

La solidarietà tra intermediario e operatore straniero

La legge di stabilità del 2010 ha chiarito la responsabilità dei soggetti coinvolti nella raccolta delle scommesse. La norma stabilisce un vincolo di solidarietà paritetica (responsabilità comune sullo stesso debito) tra il bookmaker estero e l’intermediario nazionale. L’intermediario gestisce la ricevitoria o il centro trasmissione dati. Entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio dell’attività di scommessa. L’intermediario assicura la disponibilità dei locali e riceve le proposte di gioco. Il bookmaker estero gestisce la piattaforma e accetta le scommesse. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa struttura tributaria. I giudici costituzionali hanno escluso che questa equiparazione sia irragionevole. L’intermediario può infatti trasferire il carico fiscale sul bookmaker attraverso la regolazione contrattuale delle proprie provvigioni.

Le motivazioni della Cassazione sull’imposta unica sulle scommesse

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso presentati dal Bookmaker Estero. I giudici di legittimità hanno innanzitutto escluso la necessità di tradurre l’atto impositivo in lingua inglese. Il destinatario ha compreso pienamente le contestazioni e ha esercitato il proprio diritto di difesa in giudizio. La Cassazione ha poi confermato che l’imposta unica sulle scommesse grava sul Bookmaker Estero anche se privo di concessione. Per l’anno d’imposta 2011 non si applica l’esimente (causa di esclusione della sanzione) dell’incertezza normativa. La legge interpretativa del 2010 aveva rimosso ogni dubbio sulla soggettività passiva dei soggetti non concessionari. Infine, la Corte ha escluso la necessità di un rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. I giudici europei si sono già pronunciati sulla legittimità della tassa italiana, escludendo qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

Le conclusioni sul pagamento dei tributi arretrati

La decisione della Suprema Corte consolida l’orientamento sulla tassazione degli operatori di gioco transfrontalieri. Il Bookmaker Estero perde definitivamente la causa e deve farsi carico del tributo evaso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale. I giudici hanno compensato le spese di giudizio tra le parti a causa della recente evoluzione della giurisprudenza in materia. La sentenza riafferma un principio fondamentale per il mercato dei giochi. Tutti gli operatori che offrono servizi di scommessa in Italia devono contribuire alle finanze pubbliche. La sede legale all’estero o l’assenza di concessione non costituiscono uno scudo contro le pretese del fisco italiano.

Un bookmaker estero senza concessione deve pagare le tasse in Italia?
Sì, l’imposta si applica a chiunque offra e raccolga scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dalla presenza di una concessione statale.

L’avviso di accertamento inviato a una società estera deve essere tradotto?
No, non esiste un obbligo di traduzione se il destinatario è in grado di comprendere l’atto e difendersi adeguatamente in giudizio.

Chi risponde del pagamento del tributo tra il bookmaker e la ricevitoria?
Per le annualità dal 2011 in poi, il bookmaker estero e il gestore della ricevitoria rispondono in solido per il pagamento del tributo.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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