La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11716/2024, ha respinto il ricorso di un bookmaker estero e del suo intermediario italiano (Centro Trasmissione Dati), confermando la loro soggezione all'imposta unica scommesse. La Corte ha stabilito che anche gli operatori privi di concessione statale sono tenuti al pagamento del tributo se raccolgono scommesse sul territorio italiano. Per le annualità successive al 2011, il CDT è obbligato principale e il bookmaker è coobbligato in solido. Questa imposizione, secondo i giudici, non viola il diritto dell'Unione Europea, ma garantisce la parità di trattamento fiscale ed evita vantaggi competitivi indebiti per gli operatori non autorizzati.
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